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Sez. 5, Sentenza n. 4272 del 23/02/2010 (Rv. 611985 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Art. 25 della Convenzione italo elvetica in materia di doppie imposizioni - Deducibilità dei costi afferenti ad operazioni con soggetto svizzero - Condizioni - Effettivo svolgimento delle operazioni con soggetto di diversa nazionalità - Applicabilità della detrazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611985-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema di IRPG, la deducibilità dei costi afferenti ad operazioni economiche con soggetto svizzero, prevista dall'art. 25, terzo comma, della Convenzione italo-elvetica del 9 marzo 1976 in tema di doppie imposizioni, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943, presuppone l'effettività delle operazioni cui detti costi si riferiscono e va, quindi, esclusa quando risulti che, pur avendo il soggetto svizzero emesso i documenti giustificativi dei costi stessi, le predette operazioni economiche sono, in realtà, intercorse con altro soggetto di nazionalità non svizzera. In tal caso, neppure si pone la necessità di coordinare la disciplina dell'art. 25 cit. con il regime di indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, previsto dall'art. 76, comma 7-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), essendo presupposto indefettibile anche di questa norma l'effettività delle operazioni cui detti costi si riferiscono.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 943 art. 25 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 septies com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)