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Sez. 5, Sentenza n. 5398 del 04/04/2012 (Rv. 622224 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati aventi regimi fiscali privilegiati - Costi - Deducibilità - Condizioni - Disciplina di cui all'art. 1, commi 302 e 303 della legge n. 296 del 2006 - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622224-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di reddito d'impresa, le spese e le altre componenti negative inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (cd. paesi "Black list") sono ammesse in deduzione solo se siano separatamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi e venga esibita la prova che le imprese estere svolgano attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni rispondano ad un effettivo interesse economico ed abbiano avuto concreta esecuzione, atteso quanto previsto dall'art. 76, commi 7 bis e 7 ter, del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, e, poi, dall'art. 110, comma 11, del medesimo d.P.R., entrambi nel testo vigente "ratione temporis"; va escluso, pertanto, che sulla disciplina della deducibilità di tali oneri abbia inciso l'art. 1, commi 302 e 303, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che si limita a modificare retroattivamente il regime sanzionatorio applicabile alle omesse o carenti indicazioni fornite.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 302 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 303 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)