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Sez. 3, Sentenza n. 13015 del 09/12/1992 (Rv. 479948 - 01)

Circolazione stradale - Responsabilità civile da incidenti stradali - Colpa - Presunzione agli effetti civili - Proprietario e usufruttuario del veicolo | Contratto di leasing automobilistico proprietario concedente - Responsabilità solidale del medesimo con il conducente del veicolo ai sensi dell'art. 2054 comma terzo cod. civ. - Sussistenza - Clausole del contratto di leasing automobilistico limitative della responsabilità del concedente - Invalidità nei confronti dei terzi.
Stato
decisa il 1992-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479948-01

Circolazione stradale - Responsabilità civile da incidenti stradali - Colpa - Presunzione agli effetti civili - Proprietario e usufruttuario del veicolo

L'art. 2054 comma terzo cod. civ. prevedendo una responsabilità senza colpa per fatto altrui costituisce norma di eccezione e, pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica (art. 14 Preleggi) nei confronti di soggetti diversi da quelli in essa tassativamente indicati. Pertanto, nel caso di contratto di leasing automobilistico, il soggetto la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione obbligatoria e che non essendo considerato terzo è escluso, unitamente ai suoi discendenti, dai benefici dell'assicurazione ai sensi dell'art. 4 lett. a) e b) legge n. 990 del 1969 (disposizione non più in vigore per quanto riguarda i discendenti a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza n. 188/1991 della Corte Costituzionale) non è l'utilizzatore del veicolo, ma il proprietario concedente, non rilevando la effettiva disponibilità, con la conseguenza che soltanto il proprietario concedente va considerato quale responsabile in solido con il conduttore del veicolo dato in leasing e soggetto all'onere probatorio di cui al terzo comma del citato art. 2054, senza che le eventuali clausole del contratto di leasing automobilistico più favorevole al concedente, perché limitative della responsabilità di quest'ultimo, possano assumere validità nei confronti dei terzi, stante l'interesse pubblico che presiede la disciplina in esame.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Preleggi art. 14, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)