Sez. 3, Sentenza n. 11006 del 14/07/2003 (Rv. 565038 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - PRESUNZIONE DI COLPA | Responsabilità ex art. 2054, terzo comma cod. civ. - Norma eccezionale - Applicazione analogica - Esclusione - Autovettura data in leasing - Responsabilità solidale con il guidatore a carico del concedente, e non dell'utilizzatore.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - PRESUNZIONE DI COLPA
L'art. 2054, terzo comma, cod. civ., che prevede una figura di responsabilità oggettiva non collegata alla colpa, è norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nei confronti di soggetti diversi da quelli tassativamente ivi indicati; ne consegue che, in caso di autovettura oggetto di un contratto di leasing, è il proprietario concedente, e non l'utilizzatore del veicolo dato in leasing che è responsabile in solido con il conducente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)