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Sez. 3, Sentenza n. 11006 del 14/07/2003 (Rv. 565038 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - PRESUNZIONE DI COLPA | Responsabilità ex art. 2054, terzo comma cod. civ. - Norma eccezionale - Applicazione analogica - Esclusione - Autovettura data in leasing - Responsabilità solidale con il guidatore a carico del concedente, e non dell'utilizzatore.
Stato
decisa il 2003-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565038-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - PRESUNZIONE DI COLPA

L'art. 2054, terzo comma, cod. civ., che prevede una figura di responsabilità oggettiva non collegata alla colpa, è norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nei confronti di soggetti diversi da quelli tassativamente ivi indicati; ne consegue che, in caso di autovettura oggetto di un contratto di leasing, è il proprietario concedente, e non l'utilizzatore del veicolo dato in leasing che è responsabile in solido con il conducente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)