diritto.io

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17716 del 05/07/2018 (Rv. 649866 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. - Lettura in udienza - Ricorso per cassazione - Applicabilità del termine lungo - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649866-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Quando è pronunciata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., il ricorso per cassazione può essere proposto nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. solo qualora risultino omesse sia la comunicazione sia la notificazione dell'ordinanza di inammissibilità; pertanto, nell'ipotesi in cui l'ordinanza sia stata letta in udienza, si applica il termine breve previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c., decorrente dall'udienza stessa, atteso che la lettura del provvedimento e la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che lo contiene non solo equivalgono alla pubblicazione, ma esonerano la cancelleria da ogni ulteriore comunicazione, ritenendosi, con presunzione assoluta di legge, che il provvedimento sia conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)