Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13622 del 02/07/2015 (Rv. 635912 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER)- AMMISSIBILITA DEL RICORSO | Ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cod. proc. civ. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Termine breve per impugnare - Decorrenza - Dalla comunicazione dell'ordinanza suddetta eseguita anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER)- AMMISSIBILITA DEL RICORSO
Il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado, a norma dell'art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui l'appello esperito contro di essa sia stato dichiarato inammissibile per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi del primo comma dell'art. 348 bis cod. proc. civ., deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del gravame, quand'anche tale comunicazione sia stata eseguita a mezzo posta elettronica certificata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)