Sez. 5 - , Ordinanza n. 19569 del 24/07/2018 (Rv. 649854 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Omessa o intempestiva esibizione di documenti in sede amministrativa - Documenti già in possesso dell'ufficio - Inutilizzabilità in sede contenziosa - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la sanzione della inutilizzabilità dei documenti non esibiti all'ufficio a seguito di specifico invito, sancita dall'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, non trova applicazione qualora l'ufficio abbia già la materiale disponibilità di tali documenti e possa determinarsi in ragione del loro contenuto senza che sia necessario alcun chiarimento da parte del contribuente in ordine alla individuazione dell'operazione ivi rappresentata.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)