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Sez. 5 - , Ordinanza n. 7011 del 21/03/2018 (Rv. 647551 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Omessa esibizione dei documenti in sede amministrativa - InutilizzabilitĂ  in giudizio - Presupposti - Onere della prova.
Stato
decisa il 2018-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647551-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE

In tema di accertamento, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilitĂ  della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l'esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 com. 2 lett. 1) CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)