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Sez. 3, Sentenza n. 1529 del 21/04/1975 (Rv. 375128 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPOSIZIONE - ESPERTI - NOMINA - ELENCO DEI DOTTORI IN SCIENZE AGRARIE - LIMITI - DIVIETO PER GLI INCLUSI NEGLI ELENCHI DEL TRIBUNALE.*
Stato
decisa il 1975-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375128-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPOSIZIONE - ESPERTI - NOMINA - ELENCO DEI DOTTORI IN SCIENZE AGRARIE - LIMITI - DIVIETO PER GLI INCLUSI NEGLI ELENCHI DEL TRIBUNALE.*

In tema di nomina degli esperti delle Sezioni specializzate agrarie, nel quinto comma dell'art 3 della legge 2 marzo 1963 n 320 - il quale dispone: 'per la nomina degli esperti da assegnare alle Sezioni d'appello e istituito un distinto elenco, comprendente i dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi speciali di cui al terzo comma, con esclusione di quelli chiamati a far parte delle Sezioni di di tribunalè - l'espressione 'con esclusione di quelli chiamati a far parte delle Sezioni di tribunalè va intesa nel senso che la esclusione non riguarda soltanto i componenti assegnati mediante il sorteggio al collegio giudicante, operazione che si esegue in un secondo momento, dopo la formazione degli elenchi, ma tutti coloro che sono stati inclusi negli elenchi degli esperti per le Sezioni di tribunale.*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)