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Sez. 3, Sentenza n. 3996 del 11/06/1988 (Rv. 459139 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPOSIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE DI APPELLO - ESPERTI - NOMINA - CRITERI - DOTTORI IN SCIENZE AGRARIE GIÀ INCLUSI NEGLI ELENCHI DEGLI ESPERTI PER LE SEZIONI DI TRIBUNALE - ESCLUSIONE - DEROGA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459139-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPOSIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE DI APPELLO - ESPERTI - NOMINA - CRITERI - DOTTORI IN SCIENZE AGRARIE GIÀ INCLUSI NEGLI ELENCHI DEGLI ESPERTI PER LE SEZIONI DI TRIBUNALE - ESCLUSIONE - DEROGA - CONDIZIONI.*

Con riguardo alla nomina degli esperti da assegnare alle Sezioni specializzate agrarie d'appello ai sensi dell'art. 3, quinto comma, della legge n. 320 del 1963, il principio della esclusione dei dottori in agraria già iscritti negli elenchi per le Sezioni di tribunale (anche se non ancora assegnati, mediante successivo sorteggio, al collegio giudicante) trova deroga nel caso in cui per esigenze di servizio, in caso di impedimento od assenza di tutti i membri, effettivi e supplenti, della Sezione d'appello, e sempreché non debba procedersi alla loro definitiva sostituzione (art. 4, secondo comma, della legge citata), si provveda alla relativa supplenza con uno degli esperti già inseriti nell'organico di una delle Sezioni specializzate di tribunali del distretto, atteso che il potere dei capi delle corti di appello di disporre la sostituzione in supplenza dei magistrati della Corte con magistrati di qualifica inferiore, a norma degli artt. 97 e 108 R.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario) modificati dall'art. 2 d.l. 3 maggio 1945 n. 232, trova applicazione anche con riguardo agli esperti magistrati onorari. (V 4789/83, mass n 429676; (V 625/80, mass n 404025; (V 5445/80, mass n 409313; (V 1731/76, mass n 380498; (V 1529/75, mass n 375128).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 108, Decreto Legge 03/05/1945 num. 232 art. 2 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 3 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)