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Sez. 3, Sentenza n. 122 del 09/01/1979 (Rv. 396186 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VERSAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL COLTIVATORE ESERCITANTE IL PREDETTO DIRITTO - TERMINE TRIMESTRALE - SOSPENSIONE - DALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEL MUTUO AMMESSA ALL'ISTRUTTORIA - TERMINE FINALE DELLA SOSPENSIONE - DINIEGO DEL MUTUO - CONDIZIONI - COMUNICAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELL'AMMISSIONE AL MUTUO.*
Stato
decisa il 1979-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396186-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VERSAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL COLTIVATORE ESERCITANTE IL PREDETTO DIRITTO - TERMINE TRIMESTRALE - SOSPENSIONE - DALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEL MUTUO AMMESSA ALL'ISTRUTTORIA - TERMINE FINALE DELLA SOSPENSIONE - DINIEGO DEL MUTUO - CONDIZIONI - COMUNICAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELL'AMMISSIONE AL MUTUO.*

La sospensione del termine trimestrale, entro il quale dev'essere versato il prezzo da parte del coltivatore che esercita il diritto di prelazione ai sensi dell'art 8 della legge n 590 del 1965, si verifica nel momento in cui la domanda, del coltivatore stesso, di concessione del mutuo di cui all'art 1 della stessa legge, e stata ammessa all'istruttoria, ed opera, quando la concessione del mutuo venga negata, fino al momento del diniego, purche entro il suddetto trimestre la presentazione della domanda e la sua ammissione al mutuo siano comunicate al proprietario-alienante. Quest'ultima comunicazione, pertanto, non segna l'inizio della decorrenza della sospensione, ma si pone solo quale condizione di operativita della stessa, gia iniziata quando la domanda e stata ammessa alla istruttoria. (contra 1315/75, mass n 374834).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 1, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)