Sez. 3, Sentenza n. 1315 del 09/04/1975 (Rv. 374834 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE TRIMESTRALE - SOSPENSIONE - CONDIZIONI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MUTUO - COMUNICAZIONE AL PROPRIETARIO - NECESSITA - CONOSCENZA ALIUNDE DEL PROPRIETARIO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE TRIMESTRALE - SOSPENSIONE - CONDIZIONI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MUTUO - COMUNICAZIONE AL PROPRIETARIO - NECESSITA - CONOSCENZA ALIUNDE DEL PROPRIETARIO - IRRILEVANZA.*
La sospensione del termine di tre mesi entro il quale dev'essere versato il prezzo da parte del coltivatore che esercita la prelazione in caso di vendita del fondo, prevista per l'ipotesi che sia stata presentata domanda per la concessione del mutuo ai sensi dell'art 1 della legge 26 maggio 1965 n 590 (fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo, ovvero fino a che l'ispettorato provinciale non abbia espresso diniego e comunque per non piu di un anno) e condizionata alla comunicazione del proprietario dell'avvenuta presentazione ed ammissione all'istruttoria della domanda di mutuo; detta comunicazione dev'essere eseguita nell'anzidetto termine di tre mesi e, qualora sia mancata, non e sufficiente ad evitare la decadenza del coltivatore dal diritto di prelazione la prova che il proprietario del fondo fosse venuto a conoscenza aliunde dell'avvenuta presentazione della domanda.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 1, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)