Sez. L - , Ordinanza n. 17792 del 26/08/2020 (Rv. 658590 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE | Art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Natura sostanziale della decadenza – Conseguenze – Rigetto dell’istanza – Richiesta di riesame – Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE
In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) prevede una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici; il "dies a quo" è, dunque, ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)