Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28639 del 09/11/2018 (Rv. 651739 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE | Art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Natura sostanziale della decadenza - Conseguenze - Rilievo in ogni stato e grado del giudizio - Ammissibilità - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE
In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, la disposizione contenuta nell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) disciplina una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici e, pertanto, essa è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969, Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)