Sez. L, Sentenza n. 4525 del 28/10/1989 (Rv. 464008 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - CONCESSIONE DI ALTRO TERMINE PER LA RINNOVAZIONE ORDINATA MA NON ESEGUITA - AMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 291, ULT. COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - CONCESSIONE DI ALTRO TERMINE PER LA RINNOVAZIONE ORDINATA MA NON ESEGUITA - AMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 291, ULT. COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 291 cod. proc. civ. - secondo la quale, nel caso di mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notifica della citazione, il giudice deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente Estinzione del processo a norma dell'art. 307, terzo comma, dello stesso codice - non è applicabile nel nuovo rito del lavoro (ove perciò al giudice non è preclusa la possibilità di concedere altro termine per l'esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notifica), atteso che in tale rito speciale la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza (art. 415, quarto comma, cod. proc. civ.), assolve solo la funzione dell'instaurazione del contraddittorio, la quale può, al limite, realizzarsi anche con la Costituzione del convenuto non preceduta dalla notifica del ricorso. (V 3810/85, mass n 441391).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)