Sez. 1, Sentenza n. 7433 del 21/05/2002 (Rv. 554584 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Giudizio - Pendenza - Controversie che si introducono con ricorso - Deposito del ricorso - Fattispecie - Opposizione a cartella esattoriale contenente richiesta di pagamento di sanzioni amministrative - Proposizione - Tempestività - Data della notifica del ricorso - Rilevanza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE
Al fine di stabilire la pendenza del giudizio, mentre nei procedimenti che si introducono con citazione occorre avere riguardo alla notifica della citazione, in quelli che iniziano con ricorso deve farsi riferimento al deposito del ricorso. Pertanto, al fine di valutare la tempestività dell'opposizione alla cartella esattoriale contenente richiesta di pagamento di sanzioni amministrative, proposta ai sensi della legge n. 689 del 1981, deve aversi riguardo al deposito del ricorso in cancelleria, a decorrere dal quale il giudizio pende a tutti gli effetti, a nulla rilevando il momento della successiva notifica del ricorso alla controparte o la data dell'eventuale riassunzione del giudizio, ovvero il passaggio della causa dalla sezione lavoro ad altra sezione civile del medesimo ufficio giudiziario, che non involve questioni di competenza (nella specie, il giudice del lavoro irritualmente adito, anziché procedere al mutamento del rito a norma dell'art. 427 cod. proc. civ., aveva rimesso la causa al dirigente della sezione, che a sua volta l'aveva rimessa al dirigente dell'ufficio, il quale l'aveva assegnata ad una sezione ordinaria; il giudice designato ometteva di decidere il merito della causa, ritenendo l'opposizione tardiva a seguito di errato riferimento alla data di riassunzione del giudizio - conseguente a cancellazione dal ruolo -, o in alternativa a quella della notifica del ricorso alla controparte).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 427, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)