Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 520 del 1990
Massime (3)
Massima n. 16609
- Previdenza e assistenza sociale
- Dipendenti da enti locali
- Durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma di ostetrica
- Facoltà di riscatto ai fini dell'indennità premio di servizio
- Mancata previsione
- Inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Inammissibilità della questione per avere il giudice a quo limitato la censura all'art. 12 legge 8 marzo 1968, n. 152 - disposizione di mero rinvio all'art. 69 r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, unica conferente al caso di specie - disattendendo, peraltro, le richieste di parte attrice fondate sull'irrazionalità ex art. 3 Cost. dello stesso art. 69.
Norme impugnate
- art. 12 legge 8 marzo 1968, n. 152
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 16610
- Previdenza e assistenza sociale
- Durata legale dei corsi speciali di perfezionamento
- Facoltà di riscatto
- Condizioni.
Leggi la massima
I periodi di studio relativi a corsi speciali di perfezionamento sono riscattabili sempre che i relativi diplomi conseguiti siano condizione necessaria per accedere a uno dei posti occupati durante la carriera. - S. n. 163/1989.
Norme impugnate
- art. 24 legge 22 novembre 1962, n. 1646
Massima n. 16611
- Previdenza e assistenza sociale
- Dipendenti da enti locali
- Corsi per il diploma di infermiera professionale
- Durata legale
- Condizione per l'accesso al corso di perfezionamento per ostetrica
- Facoltà di riscatto
- Omessa previsione
- Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Resta estraneo al sistema normativo dei riscatti, che è volto ad apprezzare gli studi immediatamente rivolti alla qualificazione professionale, il periodo di studio relativo al conseguimento del diploma di infermiera professionale, quando s'intende fare valere tale corso non per una diretta utilizzazione, cioè con riferimento al posto occupato in carriera, bensì, allo scopo, mediato, dell'iscrizione successiva alla scuola di ostetricia. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per la parte in cui non consente il riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del diploma di infermiera professionale ai fini di successiva iscrizione alla scuola di ostetricia).
Norme impugnate
- art. 12 legge 8 marzo 1968, n. 152
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1989 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Lauria Lucia e I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di costituzione di Lauria Lucia;
Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Udito l'avvocato Franco Agostini per Lauria Lucia.
Con ordinanza emessa il 15 dicembre 1989 il Pretore di Parma, nel procedimento civile vertente tra Lucia Lauria e I.N.A.D.E.L., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non consente che siano riscattabili, ai fini dell'indennità premio di servizio, i periodi relativi ai corsi per il conseguimento dei diplomi di infermiera professionale e di ostetrica.
Premette l'ordinanza che, ai sensi del detto art. 12, per la riscattabilità dei periodi di studio, è necessaria l'esistenza di un duplice presupposto: che il corso sia universitario o speciale di perfezionamento e che la sua durata legale sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza.
Data per scontata l'esistenza di questo secondo requisito, in riferimento, da un lato, all'art. 24 della legge 22 novembre 1962 n. 1646 e, dall'altro, in ragione della decisione della Corte costituzionale n. 163 del 29 marzo 1989, il giudice remittente ritiene che allo stato non sussista invece il primo requisito, dovendosi escludere che i due corsi (per il conseguimento del diploma di infermiera l'uno, ovvero di ostetrica l'altro) possano essere considerati quali "speciali di perfezionamento".
È da dubitare, pertanto, della legittimità costituzionale dell'art. 12 citato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non rispondendo al principio di ragionevolezza poiché la particolare preparazione specifica resta conseguibile solo attraverso la frequenza dei richiamati corsi di studio, indispensabili per la copertura del posto occupato.
Si è costituita Lucia Lauria chiedendo che sia dichiarata la illegittimità della norma impugnata.
punto 1
L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) dà facoltà di riscattare i periodi di studio universitario ed i corsi speciali di perfezionamento purché valutabili, ai sensi delle norme vigenti per gli Istituti di previdenza, ai fini del trattamento di quiescenza.
punto 2
Si renderebbe così applicabile al caso di specie, nei riguardi degli studi per conseguire il diploma di ostetrica, l'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali).
Va considerato, infatti, che la Corte ha reiteratamente posto in rilievo come la legislazione specifica in tema di riscatti tenda a concedere alla preparazione professionale, acquisita anteriormente all'immissione in servizio, ogni migliore considerazione quando il titolo conseguito risulti necessario - come in fattispecie - per le mansioni effettivamente esercitate.
Il giudice remittente, tuttavia, ha disatteso le richieste attrici fondate sulla irrazionalità (ex art. 3 Cost.) dell'art. 69 r.d.l. n. 680 del 1938, restringendo la censura all'art. 12 della legge n. 152, disposizione - s'è detto - di mero rinvio all'altra, unica conferente sul piano sostanziale. Talché la dedotta questione sul riconoscimento degli studi per il conseguimento del diploma di ostetrica, così posta, è inammissibile.
punto 3
L'ordinanza dubita ulteriormente della legittimità dell'art. 12 della legge n. 152: l'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) contiene, invero, la previsione di riscatto a fini di quiescenza del periodo di studi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale, ma il beneficio non risulta senz'altro attribuibile per la liquidazione dell'indennità premio di servizio.
A ciò osta, riduttivamente, la lettera della norma, limitativa della concessione ai soli periodi di durata dei corsi speciali di perfezionamento (e non anche, dunque, dei normali corsi di studio infermieristici).
La questione non è fondata.
La Corte ha riconosciuto ampiamente la facoltà di riscattare i periodi di studio contemplati dal richiamato art. 24 della legge n. 1646 del 1962 (sent. n. 163 del 1989), ma sempre che i relativi diplomi conseguiti siano "condizione necessaria per accedere a uno dei posti occupati durante la carriera".
Nell'odierna ipotesi, all'incontro, s'intenderebbe far valere il corso di studi infermieristici, non per una diretta sua utilizzazione, cioè con riferimento al posto occupato in carriera come riconosce il remittente medesimo, bensì allo scopo, mediato, della iscrizione successiva alla scuola di ostetricia: fine, adunque, soltanto strumentale - peraltro non l'unico per l'accesso alla scuola - che resta, perciò, estraneo al sistema normativo dei riscatti, volto ad apprezzare gli studi immediatamente rivolti alla qualificazione professionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), per la parte in cui non consente il riscatto dei periodi di studio relativi al conseguimento del diploma di ostetrica, sollevata dal Pretore di Parma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per la parte in cui non consente il riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del diploma di infermiera professionale ai fini di successiva iscrizione alla scuola di ostetricia, sollevata dal Pretore di Parma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze