Sez. U, Sentenza n. 26014 del 30/10/2008 (Rv. 605563 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Quesito di diritto - Modalità di formulazione - Inidoneità a focalizzare la questione di diritto essenziale per la decisione - Inadeguatezza - Inammissibilità del corrispondente motivo di ricorso - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
È inammissibile, ai sensi dell'art. 366 "bis" cod. proc. civ., il motivo di ricorso che, sebbene intitolato come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sviluppi censure in diritto, senza che a queste corrisponda un quesito adeguato, mediante la focalizzazione della questione di diritto essenziale per la decisione. (Nella specie, il ricorso conteneva plurime censure, prolisse e contorte, e non poneva la questione essenziale del se il trasferimento di dipendente dell'ente poste italiane al ministero delle finanze, ai fini della attribuzione della qualifica, integrasse o meno una procedura concorsuale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)