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Sez. U, Sentenza n. 26014 del 30/10/2008 (Rv. 605563 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Quesito di diritto - Modalità di formulazione - Inidoneità a focalizzare la questione di diritto essenziale per la decisione - Inadeguatezza - Inammissibilità del corrispondente motivo di ricorso - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605563-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

È inammissibile, ai sensi dell'art. 366 "bis" cod. proc. civ., il motivo di ricorso che, sebbene intitolato come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sviluppi censure in diritto, senza che a queste corrisponda un quesito adeguato, mediante la focalizzazione della questione di diritto essenziale per la decisione. (Nella specie, il ricorso conteneva plurime censure, prolisse e contorte, e non poneva la questione essenziale del se il trasferimento di dipendente dell'ente poste italiane al ministero delle finanze, ai fini della attribuzione della qualifica, integrasse o meno una procedura concorsuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)