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Sez. U, Sentenza n. 11650 del 12/05/2008 (Rv. 602971 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Quesito di diritto - Formulazione inconferente rispetto alla questione decisa - Inadeguatezza - Inammissibilità del motivo di ricorso - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602971-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

Il quesito di diritto, richiesto dall'art. 366 "bis" cod. proc. civ., è inconferente, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, dovendosi assimilare il quesito inconferente alla mancanza di quesito, allorché la risposta, anche se positiva per l'istante, risulta comunque priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidonea a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso il cui corrispondente quesito di diritto chiedeva alle S.U. di pronunciarsi sulla spettanza della giurisdizione in fattispecie di demansionamento di un dipendente pubblico, là dove la sentenza di appello impugnata - emessa in riferimento ad una sentenza non definitiva - concerneva solo la richiesta di superiore inquadramento dello stesso lavoratore e non il demansionamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)