Sez. 1, Sentenza n. 3068 del 02/04/1996 (Rv. 496768 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO | Sentenza di incompetenza del conciliatore - Regolamento di competenza - Esclusione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO
Contro le sentenze di incompetenza del conciliatore - le quali non sono impugnabili con istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 46 cod. proc. civ., ma che erano appellabili, nella disciplina anteriore alla novella di cui alla legge 30 luglio 1984 n. 399 - è ammissibile il ricorso ordinario per cassazione, consentito in via generale dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 5 della legge citata, che ha implicitamente abrogato la previsione della non impugnabilità con ricorso per cassazione delle sentenze del conciliatore, contenuta nella parte iniziale dell'art. 360 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Legge 30/05/1984 num. 399 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)