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Sez. 2, Sentenza n. 4804 del 22/04/1992 (Rv. 476898 - 01)

Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere | Provvedimento (ordinanza o sentenza) di natura decisoria emessa dal giudice di primo grado - Pronuncia esclusiva sulla competenza - Impugnazione differita alla pronuncia di merito - Ammissibilità - Esclusione - Provvedimento dello stesso tipo emesso dal conciliatore - Ricorso ordinario per Cassazione - Ammissibilità - Termine prove - Decorrenza.
Stato
decisa il 1992-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476898-01

Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere

Il provvedimento di natura decisoria - sia esso emesso nella forma della sentenza o dell'ordinanza - con cui il giudice di primo grado pronunzia esclusivamente sulla competenza non è suscettibile di impugnazione differita e qualora sia stato emesso dal Conciliatore - alle cui pronunzie non si applicano ex art. 46 cod. proc. civ. le norme in tema di regolamento di competenza - può essere impugnato (esclusa sempre la possibilità di un differimento alla pronunzia definitiva sul merito) con il ricorso ordinario per cassazione, nei termini per lo stesso previsti, con decorrenza del termine breve anziché dalla data di notificazione del provvedimento da quella della sua comunicazione, qualora il provvedimento sulla competenza sia stato adottato dal Conciliatore con ordinanza pronunciata fuori udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 361, Legge 30/07/1984 num. 399 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)