Sez. 1, Sentenza n. 3756 del 23/05/2000 Cc. (dep. 15/06/2000) Rv. 216187 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Sentenza riformata in appello solo in ordine all'ordine di demolizione - Giudice dell'esecuzione competente - È il tribunale in composizione monocratica.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
Qualora la Corte d'appello abbia riformato la sentenza del pretore soltanto in relazione all'ordine di demolizione (nella specie eliminato a seguito di concessione in sanatoria intervenuta nelle more del giudizio di secondo grado), confermando, nel resto, la decisione di condanna per reato urbanistico, giudice dell'esecuzione competente è il tribunale in composizione monocratica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)