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Sez. 3, Sentenza n. 18996 del 14/04/2002 Cc. (dep. 16/05/2002) Rv. 221699 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Sentenza di secondo grado che dichiara l'estinzione di un reato - Competenza a decidere sull'incidente di esecuzione - Competenza del giudice di appello - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221699-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

La sentenza di appello che dichiari l'estinzione di uno dei reati contestati non può definirsi priva di effetti riformatori rispetto alla pronuncia di primo grado, in quanto non incide esclusivamente sulla determinazione della pena, ma introduce una modificazione strutturale nella sentenza impugnata, escludendo l'affermazione di colpevolezza per uno dei reati contestati all'imputato; ne consegue che, ai sensi dell'art. 665 comma 2 cod. proc. pen., la competenza a decidere sugli incidenti di esecuzione spetta al giudice appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)