Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 5 febbraio 1981, causa 50/80
Epigrafe
Nel procedimento 50/80,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Joszef Horváth, di Amburgo,
e
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803 (GU 1968, n. L 148, pag. 6), relativo al valore in dogana delle merci, nonché del regolamento della Commissione 27 febbraio 1969, n. 375 (GU 1969, n. L 52, pag. 1) riguardante la dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana delle merci, del regolamento della Commissione 24 marzo 1972, n. 603 (GU 1972, n. L 72, pag. 17), riguardante l'acquirente da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana, e del regolamento della Commissione 26 maggio 1975, n. 1343 (GU 1975, n. L 137, pag. 18), riguardante l'esibizione di documenti per la determinazione del valore in dogana,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori: T. Koopmans, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici;
avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, si possono così riassumere :
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
Con sentenza passata in giudicato, pronunziata dal Landgericht di Amburgo il 18 luglio 1977, il sig. Joszef Horváth, attore nella causa principale, veniva condannato a cinque anni di reclusione per traffico di stupefacenti in quantità non trascurabile e per evasione fiscale sotto forma di contrabbando.
Secondo gli accertamenti del Landgericht, lo Horváth, residente in Amburgo, il 14 febbraio 1977 acquistava ad Amsterdam quattro sacchetti di eroina, di circa 1 oncia ciascuno ciascuno (= 111 grammi), e tentava di introdurli nel territorio tedesco senza dichiararli alla dogana. Durante il controllo doganale al valico di Nordhorn, riusciva a disfarsi dell'eroina e poteva continuare il viaggio per Amburgo. L'eroina veniva in seguito scoperta al valico di frontiera.
Con provvedimento 29 marzo 1978, lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, convenuto nella causa principale, esigeva dall'attore, nella sua qualità di debitore di dazi doganali, la somma di DM 1296, a norma dell'art 57, nn. 1 e 3 del «Zollgesetz» (legge doganale). Nel determinare tale somma lo Hauptzollamt si basava su un valore in dogana dell'eroina pari al prezzo pagato dall'attore ad Amsterdam cioè DM 9000. L'eroina rientra nella sottovoce 29.42 AII della tariffa doganale comune (dazio del 13, 6 %).
Il reclamo, proposto dall'attore nella causa principale contro detto provvedimento, veniva respinto dallo Hauptzollamt con atto 8 maggio 1978. Lo Horváth adiva quindi il Finanzgericht di Amburgo.
punto 2
Dinanzi al Finanzgericht, l'attore nella causa principale contesta sotanzialmente di aver introdotto dell'eroina in evasione. Lo Hauptzollamt considera provati i fatti e ritiene utile chiedere una pronunzia pregiudiziale della Corte sulla determinazione del valore in dogana delle merci di contrabbando.
Con ordinanza 15 gennaio 1980, il Finanzgericht ha sospeso il procedimento ed ha posto alla Corte le seguenti questioni:
«1. Se il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803, e il regolamento (CEE) della Commissione 24 marzo 1972, n. 603, vadano interpretati nel senso che, a parte le disposizioni che presuppongono la regolare dichiarazione in dogana delle merci, essi valgono direttamente anche per determinare il valore in dogana delle merci introdotte di contrabbando nel territorio doganale della Comunità.
2. Se il regolamento n. 803/68, in particolare i suoi artt. 1, 2, 4, 6, 7 e 8, vadano interpretati nel senso che il valore in dogana delle merci introdotte di contrabbando nel territorio doganale della Comunità dipende dal momento e dal luogo di tale introduzione, anche se, in forza delle norme sostanziali nazionali da applicarsi, il debito tributario sorge in un altro momento a carico di una persona diversa dal primo acquirente stabilito nel territorio della Comunità.
3. Se il regolamento (CEE) della Commissione 27 febbraio 1969, n. 375, e il regolamento (CEE) della Commissione 26 maggio 1975, n. 1343, vadano interpretati nel senso che essi valgono pure in caso d'introduzione di contrabbando di merci nel territorio doganale della Comunità, con l'avvertenza che ogni ulteriore acquirente diverso dal primo stabilito nel territorio, il quale venga trovato in possesso delle merci contrabbandate, deve dichiarare il prezzo che ha pagato con la conseguenza che questo determina il prezzo in dogana, ovvero che le competenti autorità nazionali sono obbligate a determinare il valore in dogana delle merci di contrabbando in base al prezzo d'acquisto pagato dal primo acquirente stabilito nel territorio della Comunità, in conformità ai principi posti dagli artt. 1, 2, 4, 6, 7 e 9 del regolamento n. 803/68».
punto 3
Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio il Finanzgericht dichiara che il diritto comunitario non contiene alcuna disposizione per quanto riguarda il se ed a carico di chi sorga un debito tributario in caso di importazione di contrabbando. Va quindi applicato il diritto tributario tedesco.
Ora, l'art. 57, n. 1,1o inciso, della legge doganale stabilisce che un debito tributario sorge, fra l'altro, quando la merce viene sottratta al controllo doganale. Ciò avviene in particolare quando la merce importata non è dicharata all'ufficio doganale competente. Secondo l'art. 57, n. 2, della legge doganale, è considerato debitore di dazi doganali:
chi non presenta la merce al controllo doganale, e del pari
chi, dopo che il debito tributario è sorto ma prima della sua estinzione, prende in carico la merce o ne prende possesso, sapendo o dovendo sapere che si tratta di una merce non sdoganata.
In base agli accertamenti effettuati dal Landgericht, il Finanzgericht dichiara che l'attore nella causa principale è divenuto debitore di dazi doganali, a norma delle disposizioni sopra menzionate, per il fatto che, giunto al valico di Nordhorn, non ha dichiarato l'eroina alla dogana tedesca.
punto 4
Il Finanzgericht rileva poi che il dubbio, che le questioni pregiudiziali devono chiarire, riguarda i principi da applicarsi per determinare il valore in dogana nel caso in cui il debito tributario sorga in forza delle norme di cui sopra. Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio esso espone le teorie e le prassi discordanti che esistono su questo punto nella Repubblica federale di Germania.
Lo stesso Finanzgericht ritiene che vadano applicati i regolamenti n. 803/68 e n. 603/72, nonché i regolamenti n. 375/69 en. 1343/75, nella parte in cui non presuppongono lo sdoganamento corretto della merce. Ora, in mancanza di documenti regolari sul prezzo d'acquisto e sulle dichiarazioni doganali nel caso di merci introdotte di contrabbando, il prezzo normale allo stadio commerciale del primo acquirente presunto, stabilito nel territorio della Comunità, va determinato, se del caso, mediante stima.
Il momento da prendere in considerazione per l'accertamento del «prezzo normale» nel luogo di introduzione nel territorio della Comunità è la data in cui il debito tributario è sorto a norma del diritto nazionale. Data la rapida circolazione dell'eroina, nella presente fattispecie si può presumere che la situazione all'atto dell'importazione nella Repubblica federale di Germania non sia mutata rispetto alla situazione esistente all'atto dell'importazione ad Amsterdam da paesi terzi.
A parere del Finanzgericht, si dovrebbe quindi detrarre dal prezzo di DM 9000, pagato dall'attore come acquirente successivo, il margine presunto di utile del primo acquirente, stabilito nel territorio della Comunità. In precedenti pronunzie, il Finanzgericht si è basato su un prezzo dell'eroina di DM 60 il grammo.
Per contro, secondo una recente sentenza del Finanzgericht Rheinland-Pfalz, il «prezzo normale» da prendersi come criterio per il valore in dogana andrebbe determinato con riguardo al prezzo praticato sul mercato nero nel luogo d'introduzione nella Repubblica federale. Questo prezzo sarebbe il prezzo pagato dal contrabbandiere all'estero, nella presente fattispecie ad Amsterdam.
L'amministrazione doganale tedesca si basa per lo più, nel determinare il valore in dogana nei casi come quelli in esame, sul prezzo pagato dal debitore tributario ai propri fornitori. Questa prassi ha avuto come conseguenza che il valore in dogana preso in considerazione varia considerevolmente a seconda che si tratti del consumatore finale, che paga il prezzo più elevato, ovvero di un trafficante piccolo o grande.
L'amministrazione si vede costretta ad adottare questo punto di vista nei casi in cui l'interessato non è in grado di fornire indicazioni circa il prezzo pagato dall'acquirente precedente. A norma dell'art. 21 dell'«Allgemeine Zollordnung» (regolamento doganale generale), il prezzo pagato da quest'ultimo può servire come criterio unicamente se lo stesso acquirente precedente fornisce le necessarie indicazioni. Nell'ipotesi di una serie di negozi avvenuti nel territorio della Comunità, ci si deve quindi riferire unicamente al prezzo d'acquisto pagato dall'acquirente successivo, il che esclude qualsiasi stima.
Il Finanzgericht ritiene per contro che si debba procedere alla stima del valore in dogana in base al prezzo pagato dal primo acquirente, stabilito nel territorio della Comunità.
L'amministrazione tedesca si riferisce talvolta del pari ai valori in dogana per gli stupefacenti, pubblicati dall'ufficio del valore in dogana della «Oberfinanzdirek- tion» (direzione superiore delle finanze) di Colonia, dati che si basano su informazioni assunte dal «Bundeskriminalamt» (ufficio centrale della polizia giudiziaria).
Il Finanzgericht dichiara che, mentre l'amministrazione si è servita di valori in dogana oscillanti per l'eroina da DM 80 a DM 300 il grammo e per lo hascisc da DM 2,25 a DM 3,50 il grammo, esso ha determinato per lo hascisc un valore in dogana variante fra DM 625 il chilo e DM 0,85 il grammo.
punto 5
L'ordinanza di rinvio è stata iscritta nel registro della Corte il 6 febbraio 1980.
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE, osservazioni scritte sono state depositate dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Manfred Beschel, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente.
Dato che l'ordinanza di rinvio menziona la prassi doganale, nonché determinate pronunzie giudiziarie nella Repubblica federale di Germania riguardanti il calcolo del valore in dogana di merci introdotte di contrabbando, la Corte ha chiesto alla Commissione di informarla circa l'esistenza e la portata di prassi e decisioni del genere negli altri Stati membri.
Con lettera 23 giugno 1980 la Commissione ha comunicato che, secondo le informazioni da essa assunte,
a) negli altri otto Stati membri della Comunità, le droghe importate illegalmente vengono sequestrate e, in generale, immediatamente distrutte. In questo caso non viene determinato il valore in dogana e non viene riscosso alcun dazio. Vengono applicate unicamente le disposizioni del diritto penaie nazionale. Ciò spiegherebbe la mancanza di giurisprudenza nazionale sul problema sollevato nella presente causa;
b) in Francia e nel Belgio le droghe sequestrate sono eccezionalmente cedute all'industria farmaceutica. Per queste merci il valore in dogana viene determinato in base al prezzo d'acquisto pagato da detta industria. Questo prezzo è molto inferiore a quello del mercato nero. Non vi è giurisprudenza relativa al caso in esame.
punto 6
In seguito alla comunicazione di queste informazioni, il Finanzgericht di Amburgo ha completato e rettificato come segue, con ordinanza 8 luglio 1980, le questioni pregiudiziali sollevate con ordinanza 15 gennaio 1980:
«1. Se le disposizioni del Trattato CEE relative all'unione doganale (art. 9, n. 1 e artt. 12-29) vadano interpretate nel senso che uno Stato membro non può riscuotere dei dazi doganali su stupefacenti importati illecitamente e in seguito distrutti, qualora nessuno degli altri Stati membri riscuota dazi doganali per gli stupefacenti importati illecitamente, ma sequestrati e distrutti; se la riscossione di dazi doganali in un solo Stato membro sia eventualmente in contrasto con l'art. 7 del Trattato CEE.
2. Le questioni di cui all'ordinanza 15 gennaio 1980 vengono sollevate solo in subordine, per il caso in cui la Repubblica federale di Germania possa riscuotere dei dazi doganali sugli stupefacenti introdotti di contrabbando nel proprio territorio e distrutti».
Secondo la motivazione dell'ordinanza 8 luglio 1980, il giudice nazionale propende a ritenere che la riscossione di dazi doganali in un solo Stato membro, secondo le disposizioni del diritto nazionale, sulle droghe importate in frode e in seguito distrutte, mentre gli altri Stati membri si limitano a reprimere penalmente l'importazione in frode di droghe, sia incompatibile con l'idea fondamentale di un'unione doganale.
Sarebbe comunque assurdo riscuotere dazi doganali su una merce importata in frode e in seguito distrutta, quando, come è ben noto, è possibile riscuotere solo una frazione dell'importo del dazio, data l'insolvibilità del debitore del dazio stesso.
punto 7
La nuova ordinanza di rinvio è stata iscritta nel registro della Corte l'11 luglio 1980.
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo. Statuto della Corte CEE, osservazioni scritte sull'ulteriore questione sono state depositate dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Manfred Beschel, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte › Sulle questioni sollevate dall'ordinanza 15 gennaio 1980
paragrafo 1
Per quanto riguarda la prima questione, la Commissione osserva anzitutto che il legislatore comunitario, nell'adottare le norme comunitarie in materia di valori in dogana, si è riferito essenzialmente alle importazioni effettuate nell'ambito di operazioni commerciali normali. Essa richiama in proposito l'art. 5, lett. a), del regolamento n. 803/68, il quale parla della «diretta immissione in consumo», e l'art. 1 del regolamento n. 375/69, il quale presuppone la partecipazione attiva dell'importatore al procedimento normale per la determinazione del valore in dogana. Questi presupposti ricorrono difficilmente nel caso di merci importate di contrabbando.
paragrafo 2
Cionondimeno, la Commissione condivide l'opinione dominante nella dottrina e nella prassi tedesche, secondo cui le disposizioni comunitarie relative al valore in dogana si applicano, quanto meno in linea di principio, del pari alle merci introdotte di contrabbando (cfr. la giurisprudenza citata dal giudice proponente e Zepf, Wertverzollimg, 3a edizione, 18o supplemento, febbraio 1979, nota A 1 ai §§ 57 e 58 della legge doganale tedesca (Zollgesetz)).
paragrafo 3
Sotto questo aspetto, la Commissione sostiene che il regolamento n. 803/68 ha lo scopo di fornire dei criteri obiettivi ed uniformi per la determinazione del valore in dogana, in vista dell'applicazione della tariffa doganale comune. Per l'applicazione della disciplina in materia di valore in dogana, occorre e basta quindi che la merce di cui trattasi sia inclusa nella nomenclatura della tariffa doganale comune. In proposito, è irrilevante che il commercio del prodotto di cui trattasi sia soggetto a restrizioni o totalmente vietato a norma del diritto nazionale. Orbene, l'eroina pura rientra nella voce doganale 29.42 A II
paragrafo 4
L'applicazione delle procedure doganali classiche, ad esempio per quanto riguarda lo sdoganamento, è tuttavia inevitabilmente impossibile nel caso delle importazioni illegali. La Commissione ritiene quindi che l'applicazione delle norme relative al valore in dogana non può aver luogo, nella parte in cui questo è più precisamente connesso al procedimento doganale normale.
paragrafo 5
Con questa limitazione, la prima questione può essere risolta in senso affermativo.
paragrafo 6
La Commissione osserva che la seconda questione, la quale presuppone la soluzione affermativa della prima, tende a chiarire le interferenze fra le norme comunitarie e il diritto tedesco, esposto dal Finanzgericht, per quanto riguarda gli aspetti «momento» e «luogo» da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana secondo il principio del «prezzo normale» (art. 1, n. 1, del regolamento n. 803/68).
paragrafo 7
Per quanto riguarda il «momento» da prendere in considerazione, le norme comunitarie presuppongono tutte lo sdoganamento regolare delle merci. Ciò vale non solo per le norme generali di cui agli artt. 1, n. 1 e 5 del regolamento n. 803/68, ma anche per le disposizioni speciali di cui all'art. 10 dello stesso regolamento e per i provvedimenti d'attuazione basati su detto articolo.
paragrafo 8
Dato che, nella presente fattispecie, il presupposto dello sdoganamento regolare non sussiste, le norme comunitarie che stabiliscono il momento decisivo per la determinazione del valore in dogana non si possono applicare.
paragrafo 9
La Commissione rileva inoltre che la direttiva del Consiglio 30 luglio 1968, n. 68/312, la quale contiene fra l'altro norme relative alla presentazione in dogana (GU 1968, n. L 194, pag. 13), non contempla il caso dell'importazione illegale nel territorio della Comunità. Questa ipotesi è stata disciplinata solo in seguito, dalla direttiva del Consiglio 25 giugno 1979, n. 79/623, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di debito doganale (GU 1979, n. L 179, pag. 31). Cionondimeno, questa seconda direttiva è posteriore ai fatti di causa e pone unicamente in evidenza l'esistenza di una lacuna legislativa (cfr. il quarto considerando) al momento dell'importazione illegale di cui trattasi nella presente fattispecie.
paragrafo 10
Stando così le cose, il diritto comunitario non osta, per quanto riguarda il momento da prendere in considerazione nel determinare il valore in dogana, ad una soluzione basata sul diritto nazionale tedesco.
paragrafo 11
La Commissione espone poi le norme, di cui agli artt. 1, n. 2, 6, 7, n. 1, 1o trattino e 8 del regolamento n. 803/68, che si riferiscono all'aspetto «luogo» da prendersi in considerazione nel determinare il valore in dogana.
paragrafo 12
Essa rileva che il legislatore comunitario si è astenuto dall'adottare il «luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità» come criterio decisivo in quanto tale. Il luogo d'introduzione serve infatti principalmente come punto di riferimento per la ripartizione delle spese di consegna, cioè in particolare per il calcolo delle spese di trasporto. Questo punto di vista è confermato dal Comitato per il valore in dogana di Bruxelles e dal Consiglio di cooperazione doganale.
paragrafo 13
Comunque, il fatto che si tratti di merci regolarmente importate o di merci introdotte di contrabbando è irrilevante per l'interpretazione dell'aspetto «luogo» da prendere in considerazione.
paragrafo 14
Ne consegue che, se il prezzo pagato per una merce introdotta di contrabbando è assimilato al «prezzo normale» della stessa merce sul mercato nero di un paese terzo, questo può servire come base nel determinare il valore in dogana, restando inteso che le spese di trasporto devono esservi incluse, in conformità alle vigenti disposizioni comunitarie.
paragrafo 15
Per quanto riguarda la terza questione sollevata dal Finanzgericht, la Commissione ritiene che i regolamenti n. 375/69 e n. 1343/75, i quali contengono disposizioni d'ordine procedurale circa le informazioni da fornire alle autorità doganali e presuppongono l'iniziativa dell'importatore, non possono applicarsi direttamente ai casi del genere di quello in esame.
paragrafo 16
Essa rileva tuttavia che le autorità doganali possono invocare l'art. 14 bis del regolamento n. 803/68 per esigere da qualsiasi acquirente successivo stabilito nel territorio della Comunità — diverso dal primo acquirente, trovato in possesso della merce di contrabbando — le informazioni necessarie per la determinazione del valore in dogana. Spetta all'ufficio doganale competente lo stabilire se il prezzo pagato da tale acquirente successivo possa essere considerato come il «prezzo normale» ai sensi del regolamento n. 803/68.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte › Sull'ulteriore questione, sollevata dall'ordinanza 8 luglio 1980
paragrafo 1
Secondo la Commissione, la nuova questione sollevata dal Finanzgericht va risolta in senso negativo.
paragrafo 2
Per quanto riguarda la nozione di «unione doganale», e soprattutto l'aspetto esterno di questa, essa rileva che il trattamento doganale uniforme delle importazioni di paesi terzi, voluto dal Trattato, non è stato affatto raggiunto con la sola adozione della tariffa doganale comune. Un siffatto trattamento uniforme implica l'interpretazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale, nonché l'unificazione delle varie disposizioni sostanziali e formali degli Stati membri in materia doganale. La Commissione si richiama all'ultimo «programma pluriennale per la realizzazione dell'unione doganale» (GU 1979, n. C 24, pag. 2), per indicare il gran numero di provvedimenti che devono ancora essere adottati.
paragrafo 3
Tra le materie che il legislatore comunitario ha sinora disciplinato in modo solo imperfetto figurano in particolare le importazioni illegali. In questo campo, come in fatto di procedura doganale, le norme interne restano in ampia misura in vigore. Ad esempio, prima della direttiva del Consiglio 25 giugno 1979, n. 79/623, non esistevano criteri comunitari uniformi per determinare la nascita del debito doganale.
paragrafo 4
Orbene, secondo la Commissione si tratta nel nostro caso di disparità nel trattamento doganale riservato alle merci di contrabbando sequestrate e distrutte nella Repubblica federale di Germania, da un lato, e negli altri Stati membri dall'altro lato, disparità dovute al fatto che le norme nazionali relative al procedimento di sdoganamento non fanno sorgere il debito doganale alla stessa data.
paragrafo 5
Benché la tariffa doganale comune imponga un limite estremo alle legislazioni nazionali nel senso che le merci provenienti da paesi terzi non possono essere ammesse nel circuito economico del territorio doganale della Comunità senza aver pagato i prescritti dazi doganali, la tariffa non vieta cionondimeno di determinare, nell'ambito del diritto nazionale di procedura doganale, una data anteriore come data d'importazione e di far sorgere il debito doganale, determinato in base alla tariffa doganale comune, in detta data.
paragrafo 6
La Commissione precisa che le norme di procedura doganale di tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica federale di Germania, sono informate essenzialmente alla funzione di protezione economica della tariffa doganale comune. In questa prospettiva, il debito doganale sorge solo nel momento in cui la merce proveniente da un paese terzo viene effettivamente immessa nel circuito economico del territorio doganale della Comunità. Di conseguenza, la merce introdotta in frode e sequestrata dalle autorità doganali non è colpita da tributi doganali qualora sia distrutta d'ufficio, viceversa, la merce di contrabbando è soggetta ai dazi doganali alla stessa stregua di qualsiasi altra merce se — eventualmente previo pagamento di un'ammenda doganale — viene introdotta nel circuito economico del territorio doganale dallo stesso importatore o, previa confisca, dall'autorità doganale.
paragrafo 7
Per converso, il diritto tedesco in fatto di procedura doganale si informa piuttosto alla funzione della tariffa doganale comune in quanto cespite fiscale. Di conseguenza, le norme del diritto tedesco relative al debito doganale partono da un punto di vista informato a precise norme di diritto tributario. In questa prospettiva, il debito doganale nasce nel momento in cui la merce destinata all'importazione viene dichiarata all'ufficio doganale. In caso di importazione illegale, il debito doganale si considera nato nel momento fittizio in cui la merce avrebbe dovuto essere dichiarata se non fosse stata introdotta in frode. In linea di massima, la sorte ulteriore della merce non viene presa in considerazione. Una normativa del genere mostra in modo particolarmente chiaro l'autonomia delle norme di procedura doganale.
paragrafo 8
Secondo la Commissione, ciascuno dei due tipi di norme di procedura relative alla nascita del debito doganale resta nell'ambito della tariffa doganale comune. Di conseguenza, nello Stato in cui il diritto comunitario si trovava al momento dei fatti di cui è causa, si deve ammettere la disparità dei trattamenti doganali riservati alle merci di contrabbando sequestrate e distrutte. Le differenze rilevate riguardano solo una parte marginale delle importazioni e non incidono in modo essenziale sul funzionamento dell'unione doganale.
paragrafo 9
La Commissione rileva che la direttiva del Consiglio 25 giugno 1979, n. 79/623, mira ad impedire, a partire dal 1o gennario 1982, la disparità di trattamento doganale, fondata su disposizioni nazionali discordanti in fatto di debito doganale. Attualmente, tuttavia, la nozione di unione doganale, quale è definita dall'art. 9 e nelle connesse disposizioni del Trattato, non consente di ritenere che uno Stato membro sia obbligato ad astenersi dal riscuotere dazi doganali nei casi come quelli in esame.
paragrafo 10
Per quanto riguarda l'eventuale incompatibilità della prassi tedesca con l'art. 7 del Trattato, la Commissione osserva anzitutto che non si tratta di una «discriminazione effettuata in base alla nazionalità», dato che la disparità di trattamento non è dovuta né alla cittadinanza del contrabbandiere né all'origine della merce introdotta di contrabbando. La questione sollevata andrebbe quindi compresa piuttosto come vertente sul problema posto dalla disparità di trattamento tenuto conto del principio generale di uguaglianza.
paragrafo 11
In proposito la Commissione si richiama alla sentenza della Corte 3 giugno 1980 nella causa 135/79, Gedelfi e/HZA Hamburg-Jonas (non ancora pubblicata), in cui la Corte ha ritenuto inaccettabile la tassazione considerevolmente diversa di merci alle frontiere esterne della Comunità ed ha dato un'interpretazione delle disposizioni comunitarie di cui trattasi conforme al Trattato e intesa al trattamento uguale di tutti gli importatori.
paragrafo 12
Cionondimeno la presente lite riguarda un caso in cui, in seguito ad una lacuna del diritto comunitario, le norme di procedura doganale nazionali provocano una disparità di trattamento nei vari Stati membri.
paragrafo 13
Orbene, come il contrabbandiere non può invocare il diritto di essere giudicato secondo il diritto penale doganale meno severo della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui si sono svolti i fatti, così non può nemmeno pretendere di fruire delle conseguenze meno sfavorevoli per lui in altri settori non armonizzati della legislazione doganale.
paragrafo 14
La Commissione ritiene quindi che non si possa nemmeno parlare di violazione del principio generale di uguaglianza.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale
paragrafo 1
All'udienza del 16 ottobre 1980 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata ai fini del procedimento orale dal signor Manfred Beschel, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, ha svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 27 novembre 1980.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 15 gennaio 1980, pervenuta alla Corte il 6 febbraio 1980, il Finanzgericht di Amburgo ha sollevato, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative alla determinazione del valore in dogana di merci che siano state introdotte in frode nel territorio doganale della Comunità.
punto 2
Con ordinanza 8 luglio 1980, pervenuta alla Corte I'11 luglio 1980, che completa e rettifica l'ordinanza 15 gennaio 1980, lo stesso Finanzgericht ha sollevato una quarta questione pregiudiziale del seguente tenore:
«Se le disposizioni del Trattato CEE relative all'unione doganale (art. 9, n. 1 e artt. 12-29) vadano interpretate nel senso che uno Stato membro non può riscuotere dei dazi doganali su stupefacenti importati illecitamente e in seguito distrutti, qualora nessuno degli altri Stati membri riscuota dazi doganali per gli stupefacenti importati illecitamente, ma sequestrati e distrutti; se la riscossione di dazi doganali in un solo Stato membro sia eventualmente in contrasto con l'art. 7 del Trattato CEE».
punto 3
Il giudice nazionale ha dichiarato che la soluzione affermativa della quarta questione renderebbe privo di oggetto l'esame delle tre prime questioni. In conformità a questa dichiarazione, la Corte esaminerà anzitutto la quarta questione.
punto 4
La lite principale riguarda la determinazione del dazio doganale da applicarsi ad una partita di eroina acquistata sul mercato nero di Amsterdam e scoperta al passaggio della frontiera olandese-tedesca. L'eroina veniva sequestrata e distrutta e il contrabbandiere veniva condannato, dal giudice penale tedesco, a cinque anni di reclusione per traffico di eroina e contrabbando. In seguito, le autorità doganali tedesche esigevano da lui la somma di DM 1296 per dazi doganali sulla merce fraudolentemente importata.
punto 5
Nella prima ordinanza, in data 15 gennaio 1980, il Finanzgericht si è richiamato alle leggi, alla giurisprudenza ed alla orassi amministrativa tedesche in fatto di determinazione del valore in dogana di stupefacenti importati di contrabbando, in particolare per quanto riguarda il momento in cui sorge il debito doganale. Il Tribunale si è tuttavia chiesto se, ed entro quali limiti, vadano applicati i regolamenti comunitari riguardanti la determinazione del valore in dogana, e in particolare il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803, relativo al valore in dogana delle merci (GU n. L 148, pag. 6).
punto 6
Nella seconda ordinanza, in data 8 luglio 1980, il Tribunale ha reagito alle informazioni che la Commissione aveva fornito alla Corte, a domanda di questa, e secondo le quali negli otto Stati membri diversi dalla Repubblica federale di Germania le droghe importate in modo illegale vengono sequestrate e, in generale, immediatamente distrutte, senza che venga riscosso alcun dazio doganale. In determinati Stati membri, tuttavia, le droghe sequestrate vengono occasionalmente vendute all'industria farmaceutica ad un prezzo corrispondente a quello normalmente pagato da tale industria per la droga di cui trattasi; il valore in dogana è, in questo caso, determinato in base al prezzo.
punto 7
Nella motivazione della seconda ordinanza, il Tribunale manifesta dei dubbi sulla compatibilità con l'idea fondamentale dell'unione doganale della riscossione di dazi doganali, in un solo Stato membro, su droghe importate fraudolentemente e in seguito distrutte, mentre gli altri Stati membri si limitano a reprimere penalmente l'importazione fraudolenta di droghe.
punto 8
La Commissione ha dedotto che le disposizioni comunitarie in fatto di valore in dogana si applicano a qualsiasi merce contemplata dalla tariffa doganale comune. Dato che l'eroina va classificata nella sottovoce 29.42 AII, «alcaloidi del gruppo dell'oppio», «altri», in linea di principio il valore in dogana ne andrebbe determinato secondo il diritto comunitario, indipendentemente dal fatto che essa sia stata importata in modo legale o illegale. Qualora il diritto comunitario abbia ancora delle lacune — come, all'epoca di cui trattasi, per quanto riguarda il momento in cui sorge il debito doganale — resterebbe in vigore la legislazione nazionale dello Stato membro importatore.
punto 9
Va anzitutto rilevato che la quarta questione sollevata dal giudice nazionale non riguarda il caso della semplice importazione fraudolenta di una merce qualsiasi, bensì l'importazione di contrabbando di un prodotto nocivo destinato ad un uso illecito e distrutto non appena scoperto.
punto 10
Va poi ricordato che un prodotto del genere dell'eroina non è sequestrato e distrutto per il solo motivo che l'importatore non ha osservato le formalità doganali, ma soprattutto perché si tratta di uno stupefacente la cui dannosità è riconosciuta e l'importazione e lo smercio del quale sono vietati in tutti gli Stati membri, ad eccezione di un commercio strettamente controllato e limitato in vista di un uso autorizzato a scopo farmaceutico e medico.
punto 11
Ciò premesso, la classificazione della tariffa doganale comune, nel contemplare un prodotto del genere, per determinare il dazio doganale — nel 13,6 % per la sottovoce 29.42 Ali —, non può riferirsi che all'importazione destinata all'uso autorizzato. Il dazio doganale ad valorem non può essere infatti determinato per merci di natura tale da non poter essere messe in circolazione in alcuno degli Stati membri e da dover, per contro, essere sequestrate e messe fuori circolazione dalle competenti autorità non appena scoperte.
punto 12
Va rilevato in proposito che tutte le disposizioni del regolamento del Consiglio n. 803/68 relativo al valore in dogana delle merci, partono dall'ipotesi che i prodotti importati possano essere messi in commercio e introdotti nel circuito economico.
punto 13
L'art. 18 del Trattato CEE, inoltre, dato che dichiara che l'istituzione della tariffa doganale comune si colloca nell'ambito di un contributo allo sviluppo del commercio internazionale e alla riduzione degli intralci per gli scambi, non può riferirsi all'importazione di stupefacenti destinati ad usi illeciti e messi fuori circolazione non appena scoperti.
punto 14
Quest'interpretazione della tariffa doganale comune è confermata dalla prassi seguita dalle autorità doganali di otto Stati membri. Lo stesso principio informa del resto gli artt. 10 e 11 del regolamento del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione (GU n. L 175, pag. 1), secondo i quali si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione qualora le merci cui i dazi siano stati applicati vengano distrutte sotto il controllo delle competenti autorità.
punto 15
Da quanto precede discende che l'istituzione della tariffa doganale comune fa venir meno la competenza del singolo Stato membro ad applicare dei dazi doganali agli stupefacenti importati di contrabbando e distrutti non appena scoperti, pur lasciandogli piena facoltà di reprimere penalmente i reati commessi, con tutte le conseguenze che essi implicano, anche nel campo pecuniario.
punto 16
Data questa soluzione, le tre prime questioni sono divenute prive di oggetto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 17
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanze 15 gennaio 1980 e 8 luglio 1980, dichiara:
L'istituzione della tariffa doganale comune fa venir meno la competenza del singolo Stato membro ad applicare dei dazi doganali agli stupefacenti importati di contrabbando e distrutti non appena scoperti, pur lasciandogli piena facoltà di reprimere penalmente i reati commessi, con tutte le conseguenze che essi implicano, anche nel campo pecuniario.
Firme
Koopmans
O'Keeffe
Bosco
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 febbraio 1981.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione
T. Koopmans