Sez. 5, Sentenza n. 366 del 01/03/1971 Ud. (dep. 09/06/1971) Rv. 118377 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - SPECIFICHE QUESTIONI PROPOSTE DALL'APPELLANTE - OBBLIGO DI RIESAME E DI MOTIVAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - SPECIFICHE QUESTIONI PROPOSTE DALL'APPELLANTE - OBBLIGO DI RIESAME E DI MOTIVAZIONE.*
La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado non e consentita da parte del giudice della impugnazione quando l'appellante abbia specificamente proposto un tema di indagine o abbia lamentato un insufficiente ed erroneo esame degli elementi probatori di causa. In tal caso, invero, il giudice di appello e tenuto a riesaminare i punti sui quali e stata richiamata la sua attenzione e non puo, senza violare le esigenze del doppio grado di giurisdizione, confermare la sentenza impugnata, limitandosi a richiamarne la motivazione o a ritrascriverne alcune parti di dubbia efficacia e portata. La motivazione della sentenza di prime cure, anche se possa integrare quella del giudice di appello negli elementi non posti in discussione, non puo giammai sostituirla. (V 110220, anno 1969, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)