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Sez. 4, Sentenza n. 1293 del 25/03/1981 Ud. (dep. 12/02/1982) Rv. 152119 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - IN GENERE - SENTENZA - IN GENERE - SPECIFICA PROPOSIZIONE DI UN TEMA DI INDAGINE O DOGLIANZA DI ERRONEO OVVERO INSUFFICIENTE ESAME DEGLI ELEMENTI PROBATORI - OBBLIGHI DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO.*
Stato
decisa il 1981-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152119-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - IN GENERE - SENTENZA - IN GENERE - SPECIFICA PROPOSIZIONE DI UN TEMA DI INDAGINE O DOGLIANZA DI ERRONEO OVVERO INSUFFICIENTE ESAME DEGLI ELEMENTI PROBATORI - OBBLIGHI DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO.*

Quando l'appellante abbia specificamente proposto un tema di indagine o abbia lamentato un insufficiente od erroneo esame degli elementi probatori, il giudice di secondo grado è tenuto a riesaminare i punti sui quali è stata richiamata la sua attenzione, e non può, senza violare la stessa prescrizione del doppio grado di giurisdizione, confermare la pronuncia impugnata limitandosi a trascriverne qualche parte di irrilevante portata o ad affermare che tutto venne, in prima istanza, accertato con perizia e zelo. (V mass n 141911; (V mass n 118377; (V mass n 110220).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)