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Sez. 3, Sentenza n. 17197 del 10/03/2016 Cc. (dep. 27/04/2016) Rv. 266582 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PLURALITÀ DI SENTENZE PER IL MEDESIMO FATTO | Identità del fatto esclusa incidentalmente in sede di cognizione - Preclusione all'esame della questione in sede esecutiva - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266582-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PLURALITÀ DI SENTENZE PER IL MEDESIMO FATTO

In tema di esecuzione, il disposto di cui all'art. 669, comma otto, cod. proc. pen., relativo al caso che vi sia stata pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, può trovare applicazione qualora la questione del "ne bis in idem" sia stata risolta, solo in via incidentale, negativamente da parte del giudice della cognizione, non assumendo tale decisione efficacia formale di giudicato. (La S.C. ha annullato, con rinvio, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto non più deducibile davanti a sè, perchè coperta da giudicato, la questione del "ne bis in idem" relativa alla pronuncia del giudice della cognizione che aveva, solo incidentalmente, affermato che il decreto di archiviazione per prescrizione non poteva essere considerato "irrevocabile" ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)