Sez. 1, Sentenza n. 16170 del 09/02/2001 Cc. (dep. 20/04/2001) Rv. 218639 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PLURALITÀ DI SENTENZE PER IL MEDESIMO FATTO | Identità del fatto esclusa incidentalmente in sede di cognizione - Preclusione all'esame della questione in sede esecutiva - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PLURALITÀ DI SENTENZE PER IL MEDESIMO FATTO
Quando una sentenza escluda, incidentalmente, l'identità del fatto oggetto di giudizio rispetto a quello già giudicato con precedente sentenza, non resta preclusa l'applicabilità, "in executivis", del disposto dell'art. 669 cod. proc. pen., in quanto detta esclusione non assume efficacia formale di giudicato e la sede esecutiva è quella nella quale la questione va propriamente affrontata e risolta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 669 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)