Sez. L, Sentenza n. 206 del 23/01/1976 (Rv. 378864 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - INTERRUZIONE DURANTE IL GIUDIZIO - LIMITI - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - RINUNCIA A PARTE DELLA DOMANDA - EQUIVALENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - INTERRUZIONE DURANTE IL GIUDIZIO - LIMITI - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - RINUNCIA A PARTE DELLA DOMANDA - EQUIVALENZA.*
La norma contenuta nell'art 2945 cod civ, la quale, dopo aver disposto che la prescrizione non corre per tutto il tempo necessario per la realizzazione del diritto in Sede giudiziale, esclude espressamente l'effetto continuativo dell'interruzione della prescrizione se il processo si estingue, vale anche nell'ipotesi di rinuncia agli Atti del giudizio ad opera della parte interessata; ne le conseguenze possono essere diverse quando la parte medesima, abbandonando, anche parzialmente, la domanda, dimostri, rispetto alla pretesa abbandonata, l'inerzia che giustifica il decorso della prescrizione e, quindi, l'effetto istantaneo dell'interruzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)