Sez. L, Sentenza n. 1377 del 05/03/1982 (Rv. 419220 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - PROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA IN GIUDIZIO DA PARTE DEL CREDITORE - SUCCESSIVO ABBANDONO DELLA DOMANDA - EFFETTI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - PROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA IN GIUDIZIO DA PARTE DEL CREDITORE - SUCCESSIVO ABBANDONO DELLA DOMANDA - EFFETTI.*
La ratio della disposizione dettata dal secondo comma dell'art. 2945 cod. civ. è quella di non far correre la prescrizione - la quale è giustificata dall'inerzia del creditore - nel tempo richiesto per la realizzazione del diritto in via giurisdizionale e, pertanto, detta norma non può trovare applicazione quando lo stesso creditore, dopo avere proposto in giudizio una determinata domanda, la abbandona, dimostrando così la sussistenza dell'inerzia ed impedendo che intervenga, sulla domanda stessa, la sentenza definitiva da cui possa iniziare il nuovo periodo di prescrizione previsto dalla legge, senza che possa rilevare che il giudizio prosegua e giunga a definizione relativamente ad altre e diverse pretese avanzate contestualmente a quella abbandonata. (V 206/76, mass n 378864).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)