Sez. 5, Sentenza n. 9118 del 21/06/2002 (Rv. 555276 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DELLA FINANZA - IN GENERE | Accertamento e riscossione - Sospensione dei relativi termini di prescrizione e decadenza ex art. 57 comma secondo della legge n. 413 del 1991 - Avviso di accertamento relativi ad atti registrati in periodi d'imposta esclusi dal condono - Sospensione ex art. 57 citato - Applicabilità .
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DELLA FINANZA - IN GENERE
In tema di avviso di accertamento in aumento relativo ad acquisti immobiliari, la sospensione (ex art. 57 della legge 413/91) del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 52 comma secondo della legge 131/86 si applica anche nel caso in cui l'avviso di accertamento stesso riguardi un atto registrato in un periodo d'imposta escluso dal condono, in quanto successivo al termine del 31 dicembre 1991.
Riferimenti normativi: Legge 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)