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Sez. 5, Sentenza n. 17010 del 02/12/2002 (Rv. 558876 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DELLA FINANZA - IN GENERE | Sospensione dei relativi termini ex art. 57 della legge n. 413 del 1991 - Ambito applicativo - Accertamento relativo ad atto registrato in periodo d'imposta escluso dal condono - Applicabilità della sospensione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558876-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DELLA FINANZA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, la sospensione fino al 31 dicembre 1993, disposta dall'art. 57, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (modificato dall'art. 4 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge n. 75 del 1993), del termine di decadenza biennale dell'azione della finanza previsto dall'art. 52, secondo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis"), trova applicazione, in base alla lettera ed alla "ratio" della norma, anche nel caso in cui l'avviso di accertamento riguardi un atto registrato in un periodo d'imposta escluso dal condono (nella fattispecie, atto registrato in data 18 dicembre 1991), senza che ciò faccia sorgere dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53, Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 4, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)