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Sez. 2, Sentenza n. 358 del 18/02/1964 (Rv. 300439 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1964-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300439-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Perche un atto sia idoneo ad interrompere la prescrizione, e necessario non solo che esprime la volonta del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto, ma anche che sia rivolto al debitore o, quantomeno, sia portato a sua conoscenzà lo stabilire se determinati Atti abbiano o meno tale idoneita si sostanzia in un apprezzamento di fatto insuscettibile di Sindacato in Corte di Cassazione. (Conf. 2404-63' 392-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)