Sez. 3, Sentenza n. 1490 del 10/02/1995 (Rv. 490373 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Nei confronti di un estraneo erroneamente convenuto in giudizio - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
La domanda giudiziale di risarcimento del danno vale ad interrompere la prescrizione solo in quanto venga proposta contro l'effettivo debitore e sia portata, quindi, a sua conoscenza, restando escluso che abbia effetto interruttivo la proposizione della domanda nei confronti di chi, estraneo in realtà al fatto produttivo del danno, sia stato erroneamente convenuto in giudizio dalla parte attrice, sulla quale incombe l'onere dell'esatta individuazione dei destinatari della propria pretesa, che resta quindi preclusa dalla prescrizione maturata nelle more del processo contro l'apparente responsabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)