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Sez. L, Sentenza n. 9167 del 07/06/2003 (Rv. 564059 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA | Disciplina ex artt. 2 e 3 legge n. 300 del 1970 - Portata - Accertamenti operati dal datore di lavoro attraverso un'agenzia investigativa privata - Liceità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564059-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA

Le disposizioni (artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970) che delimitano - a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali - la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi - e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3) - non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, nella specie, un'agenzia investigativa) diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Tuttavia, il controllo delle guardie particolari giurate, o di un'agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione (nella specie, l'appropriazione indebita di danaro riscosso per il datore di lavoro e sottratto alla contabilizzazione).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)