Sez. L, Sentenza n. 4984 del 04/03/2014 (Rv. 629666 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UFFICIALE GIUDIZIARIO MESSO COMUNALE E DI CONCILIAZIONE - COMPENSO | Disciplina ex artt. 2 e 3 legge n. 300 del 1970 - Portata - Accertamenti operati dal datore di lavoro attraverso un'agenzia investigativa privata - Uso improprio del permesso ex art. 33 legge n. 104 del 1992 - Liceità dell'accertamento - Sussistenza - Ragioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - UFFICIALE GIUDIZIARIO MESSO COMUNALE E DI CONCILIAZIONE - COMPENSO
Il controllo, demandato dal datore di lavoro ad un'agenzia investigativa, finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104 (contegno suscettibile di rilevanza anche penale) non riguarda l'adempimento della prestazione lavorativa, essendo effettuato al di fuori dell'orario di lavoro ed in fase di sospensione dell'obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa, sicché esso non può ritenersi precluso ai sensi degli artt. 2 e 3 dello statuto dei lavoratori.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)