Sez. L, Sentenza n. 9374 del 21/04/2006 (Rv. 588480 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Effetto automatico - Conseguenze - Preclusione di ogni altra successiva attività processuale e configurazione della nullità dei relativi atti, compresa la sentenza - Deducibilità anche in sede di legittimità - Sussistenza - Sopravvenuta tempestiva costituzione volontaria dei soggetti legittimati alla prosecuzione del processo - Impedimento dell'estinzione - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE
La morte dell'unico procuratore, a mezzo del quale una parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza e senza che occorra, per il perfezionamento della fattispecie, la dichiarazione o la notificazione dell'evento interruttivo, con la conseguenza che l'intervenuta interruzione preclude ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, costituisce causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, deducibile anche nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 cod. proc. civ. . Tuttavia, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. civ. (applicabile per il richiamo contenuto nell'art. 301, comma secondo, dello stesso codice di rito), l'effetto dell'interruzione trova un limite nell'ipotesi in cui (come avvenuto nella fattispecie) "coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 304, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)