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Sez. 3, Sentenza n. 8720 del 02/09/1998 (Rv. 518567 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Effetti automatici - Giudizio di appello - Prosecuzione - Nullità della sentenza - Impugnazione per cassazione - Annullamento con rinvio.
Stato
decisa il 1998-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518567-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE

La morte come la radiazione o la sospensione dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito (intervenuta, nella specie, tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella di discussione) determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che la nullità che vizi la sentenza di appello, potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 cod. proc. civ. e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza ai sensi dell'art. 383 stesso codice, dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell'evento interruttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 304, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)