diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3807 del 04/07/1979 (Rv. 400258 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - ONERE PROBATORIO DELL'OPPONENTE - APPLICABILITA DEL RIGORE PROBATORIO NELLA RIVENDICAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400258-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - ONERE PROBATORIO DELL'OPPONENTE - APPLICABILITA DEL RIGORE PROBATORIO NELLA RIVENDICAZIONE - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art 619 cod proc civ, l'Onere dell'opponente di provare oltre all'affidamento dei beni al debitore per titolo diverso dalle proprieta od altro diritto reale, anche la spettanza ad esso attore del diritto reale reclamato, non e soggetto ai rigorosi principi disciplinanti la rivendicazione, atteso che detta opposizione configura una mera Azione di accertamento negativo, diretta a vincere la presunzione iuris tantum di appartenenza al debitore dei beni staggiti nella casa di abitazione o nell'azienda dello stesso. (V 2851/74, mass n 371268; (Conf 3359/78, mass n 392799).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)