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Sez. 3, Sentenza n. 3359 del 06/07/1978 (Rv. 392799 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - ONERE PROBATORIO DELL'OPPONENTE - APPLICABILITA DEI RIGOROSI PRINCIPI DISCIPLINANTI LA RIVENDICAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392799-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - ONERE PROBATORIO DELL'OPPONENTE - APPLICABILITA DEI RIGOROSI PRINCIPI DISCIPLINANTI LA RIVENDICAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art 619 cod proc civ, l'Onere dell'opponente di provare, oltre all'affidamento dei beni al debitore per titolo diverso dalla proprieta od altro diritto reale, anche la spettanza ad esso attore del diritto reale reclamato, non e soggetto ai rigorosi principi disciplinanti la rivendicazione, atteso che detta opposizione configura una mera Azione di accertamento negativo, diretta a vincere la presunzione iuris tantum di appartenenza al debitore dei beni staggiti nella casa di abitazione o nell'azienda dello stesso. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto che i giudici del merito, al fine della prova del diritto di proprieta di una societa opponente, avevano erroneamente negato rilievo all'inclusione dei beni pignorati nel patrimonio della societa stessa, in base a libri e scritture autenticate in data anteriore al pignoramento). (V 2851/74, mass n 371268).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)