diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 16801 del 20/04/2010 Cc. (dep. 03/05/2010) Rv. 246950 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Concessione a soggetto in stato di libertà - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246950-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Non può essere concessa la liberazione anticipata a soggetto che si trovi in stato di libertà senza residui di pena da espiare (nella specie per avvenuta sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, cd. indultino), in quanto la sospensione dell'esecuzione che rende ammissibile la concessione del beneficio penitenziario è solo quella che non determina l'estinzione del rapporto esecutivo.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 203 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)