Sez. 1, Sentenza n. 5836 del 10/01/2006 Cc. (dep. 15/02/2006) Rv. 233105 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Liberazione anticipata - Applicabilità in favore di soggetto in stato di libertà - Condizione - Sussistenza della medesima nel caso di condannato scarcerato per sospensione condizionata della pena - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La liberazione anticipata prevista dall'art. 54 dell'ordinamento penitenziario può trovare applicazione in favore di soggetto che si trovi in stato di libertà solo qualora tale stato derivi da una sospensione temporanea dell'esecuzione; condizione, questa, che non sussiste nel caso di concessione della sospensione condizionata della pena (cosiddetto "indultino"), quale prevista dall'art. 1 L. 1 agosto 2003 n. 207, attesi gli effetti potenzialmente estintivi della pena residua che la legge riconnette a tale beneficio.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 207 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)