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Sez. 1, Sentenza n. 4512 del 25/02/1998 Ud. (dep. 16/04/1998) Rv. 210413 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI | Contravvenzione di cui all'art.678 cod.pen. - Detenzione e messa in vendita di artifici pirici - Autonomia delle due ipotesi contravvenzionali - Sussistenza - Conseguenze - Disposizione di cui all'art.97 del Regolamento del Testo Unico delle leggi di P.S.: possibilità di detenere artifici pirici, senza licenza, fino al limite di 25 kg. - Sussistenza - Applicabilità alla sola detenzione e non anche alla messa in vendita.
Stato
decisa il 1998-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210413-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI

In tema di reati concernenti le materie esplodenti, l'art.678 cod. pen. contempla espressamente, come condotte distinte e diverse tra loro, sia l'azione di chi tiene in deposito che quella di chi pone in vendita il materiale esplodente. Ne consegue che la norma regolamentare dell'art.97 del Regolamento del Testo Unico delle leggi di P.S., nella parte in cui autorizza la detenzione di artifici pirici, senza licenza, fino al limite di peso di 25 kg., si riferisce alla sola detenzione e non anche alla messa in vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)