Sez. 1, Sentenza n. 110 del 21/11/2002 Ud. (dep. 08/01/2003) Rv. 223065 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI | Detenzione senza autorizzazione di polvere esplodente in quantità non superiore ai cinque chilogrammi - Configurabilità del reato previsto dall'art. 678 cod. pen. - Esclusione.
ARMI - MATERIE ESPLODENTI
Non integra la contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen. la detenzione di materiale esplodente, senza autorizzazione della competente autorità, allorché il quantitativo delle polveri esplodenti (nella specie petardi confezionati con polvere pirica) non supera i cinque chilogrammi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)