Sez. 3, Sentenza n. 3470 del 27/11/1972 (Rv. 361367 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - ACCERTAMENTO DEI DIFETTI - IN GENERE - VERIFICA PREVENTIVA - MANCATA RICHIESTA - ONERE PROBATORIO - ESTENSIONE.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - ACCERTAMENTO DEI DIFETTI - IN GENERE - VERIFICA PREVENTIVA - MANCATA RICHIESTA - ONERE PROBATORIO - ESTENSIONE.*
La disposizione dell'art 1513, secondo comma, cod civ - in virtu del quale, in caso di divergenza sulla qualita della cosa venduta, l'identita e lo stato di essa devono essere provati rigorosamente qualora la parte interessata non abbia richiesto la verifica preventiva nei modi stabiliti dall'art 696 cod proc civ - se non implica l'esclusione di altri mezzi di prova, importa che la parte deve subire le conseguenze delle difficolta eventualmente insorte per successivi mutamenti dello stato della cosa ed assolvere normalmente, ad onta di esse, all'Onere della prova. (V 1049'71, mass n 351064).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1513
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)