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Sez. 3, Sentenza n. 1049 del 08/04/1971 (Rv. 351064 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - ACCERTAMENTO DEI DIFETTI - VERIFICA DELLA QUALITA O CONDIZIONI DELLA COSA - OMISSIONE DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART 1513 COD CIV - PRECLUSIONE O LIMITAZIONE RISPETTO AI NORMALI MEZZI DI PROVA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DELLA PROVA ORDINARIA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1971-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351064-01

VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - ACCERTAMENTO DEI DIFETTI - VERIFICA DELLA QUALITA O CONDIZIONI DELLA COSA - OMISSIONE DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART 1513 COD CIV - PRECLUSIONE O LIMITAZIONE RISPETTO AI NORMALI MEZZI DI PROVA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DELLA PROVA ORDINARIA - CRITERI.*

La procedura di verificazione e gli accertamenti previsti dall'art 1513 cod civ in ordine alla qualita o condizione della cosa venduta, non rappresentano un vero e proprio Onere giuridico, la cui inosservanza importi preclusione o limitazione rispetto ai normali mezzi di prova ma costituiscono una semplice facolta per il venditore ed il compratore. Pertanto, gli interessati, ove non ritengano di avvalersi di detta facolta, possono fornire nel corso del giudizio, la dimostrazione del loro assunto con gli ordinari mezzi di prova, con l'unica conseguenza che in caso di contestazione la prova deve essere particolarmente rigorosa, nel senso che deve essere valutata con particolare rigore. (V 2349'69, mass n 341773' 1914'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1513

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)