Sez. 1, Ordinanza n. 4110 del 24/02/2026 (Rv. 677603-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Provvedimenti riguardanti i minori - Provvedimenti temporanei ed urgenti - Sospensione feriale - Applicabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Al giudizio di cassazione relativo al controllo di legittimità dei provvedimenti temporanei e urgenti, che coinvolgono i diritti fondamentali dei minori collegati all'esercizio della responsabilità genitoriale, di cui all'ultimo comma dell'art. 473 bis.24 c.p.c., è applicabile la sospensione feriale dei termini, non essendo, tali provvedimenti, riconducibili alla categoria dei procedimenti cautelari e non potendo ammettersi una interpretazione analogica o estensiva del disposto dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, laddove individua i procedimenti sottratti alla sospensione feriale.
Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)