Sez. U, Sentenza n. 12946 del 13/05/2024 (Rv. 671090-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Durante il periodo feriale - Cause concernenti l'assegno di mantenimento di coniuge o figli e l'assegno divorzile - Esclusione dalla sospensione, prevista per le cause alimentari - Applicabilità - Insussistenza - Esclusione dalla sospensione con decreto ex art. 92, comma 2, r.d. n. 12 del 1941 - Possibilità .
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
I giudizi e i procedimenti, anche di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, ovvero dell'assegno divorzile, sono soggetti alla disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia ex art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.
Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)