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Sez. 2, Sentenza n. 4585 del 19/04/1993 (Rv. 481910 - 01)

Servitù - Prediali - Esercizio - Alterazione - Aggravamento (divieto di) - In genere | Divieto del proprietario del fondo servente di diminuire o rendere più incomodo l'esercizio della servitù - Tutela dell'"utilitas" assicurata dal titolo - Conseguenza.
Stato
decisa il 1993-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481910-01

Servitù - Prediali - Esercizio - Alterazione - Aggravamento (divieto di) - In genere

L'art. 1067 comma secondo cod. civ., a norma del quale il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo, tutela l'"utilitas" assicurata dal titolo e non quella che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga in atto di trarre dalla servitù ed esclude, conseguentemente, non solo il potere del proprietario del fondo servente di eseguire opere che riducano o rendano più incomodo l'esercizio in atto della servitù ma anche il potere di esecuzione di opere che riducano la possibilità del proprietario del fondo dominante di trarre dalla servitù la più ampia utilità assicurata dal titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)