Sez. 2, Sentenza n. 10990 del 03/11/1998 (Rv. 520312 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE | Divieto del proprietario del fondo servente di diminuire o di rendere più comodo l'esercizio della servitù - Tutela dell'"utilitas" assicurata dal titolo - Conseguenza.
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE
Le opere vietate dal proprietario del fondo servente dall'art. 1067, comma secondo cod. civ. sono soltanto quelle che si riflettono alterandole, sul contenuto essenziale dell'altrui diritto di servitù quale è determinato dal titolo, si da incidere sull'andatura e sull'estensione dell'"utilitas" oggetto di quello stesso diritto. La norma non tutela quindi l'"utilitas" che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga di trarre dalla servitù, ma quella assicurata nel suo contenuto essenziale dal titolo. Conseguentemente, in tema di servitù di passaggio, non comporta diminuzione dell'esercizio della servitù l'esecuzione di opere che pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tal fine, la conservino tuttavia in quelle dimensioni che non comportino una riduzione o una maggiore scomodità dell'esercizio delle servitù.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)